Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della c.d. “Legge di stabilità del 2013″ (L. 24/12/2012, n.228, pubblicata in G.U. Suppl. Ord. 29/12/2012, n. 212), viene ufficializzata – in modo molto discutibile – l’ennesima proroga della possibilità di uso dell’autocertificazione della valutazione dei rischi per le imprese con < 10 lavoratori. Il comma 388 dell’articolo unico della predetta L.228/2013, con riferimento al punto 9 della Tabella 2 allegata alla legge stessa, prevede la proroga al 30/06/2013 del termine, già fissato al 31/12/2012 dall’art. 2, comma 2, del D.L. 57/2012, ossia proroga il termine di cui all’art. 29, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. 81/2008, inerente le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi per le imprese aventi fino a 10 dipendenti. Tutto ciò in combinato disposto con la recente approvazione del D.I. 30/11/2012, tramite il quale sono state recepite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi (di cui al succitato art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, ai sensi dell’art. 6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo), approvate dalla Conferenza Stato Regione del 16/05/2012. Si segnala, infine, che ai sensi del comma 394 della L. 288/2012, il termine (così come tutti i termini elencati nella tabella 2 allegata alla legge) potrà essere oggetto di ulteriore proroga fino al 31/12/2013, attraverso un successivo Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.
Proroga D.V.R. (Documento Valutazione dei Rischi)
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