Stress da lavoro correlato – Obbligo di misurazione

Pubblicato da admin | Istituzionale | venerdì 19 novembre 2010 12:24

Giovedì 18 novembre 2010 il Ministro del Lavoro Sacconi ha firmato una circolare in attuazione del Testo Unico (art. 28 comma 1bis) sulla salute e sulla sicurezza in merito allo stress correlato agli ambienti di lavoro. Quali possono essere le cause di stress sul lavoro? Si passa dai carichi ai ritmi di lavoro giudicati troppo pesanti, dagli orari e dai turni di lavoro ai possibili percorsi di carriera o agli ipotetici scontri tra colleghi. Tutti questi fattori dovranno essere valutati al pari dei normali rischi di lavoro collegati alla salute e alla sicurezza.
A tale obbligo dovranno attenersi tutti i datori di lavoro.
Innanzitutto occorre definire cosa significa lo stress correlato: secondo l’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004 esso “è la condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro”; è importante sottolineare che solo lo stress causato da fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro possono far parte di questa casistica, ne sono ovviamente esclusi quelli di carattere meramente personale o familiare.
Come si è detto occorrerà (le procedure definite dalla circolare  partiranno dal 31 dicembre 2010) effettuare una valutazione su “gruppi di lavoratori esposti in maniera omogenea allo stress” e non sul singolo caso. Chi farà tale valutazione? Come per tutti gli altri fronti del rischio sarà il datore di lavoro che si avvarrà del RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) con il coinvolgimento del medico competente e consultando il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, sia esso interno sia esso territoriale.
La valutazione avverrà in due fasi:

  1. innanzitutto si dovrà obbligatoriamente rilevare gli indicatori oggettivi e verificabili di vario tipo: dall’indice di infortuni alle eventuali lamentele poste dai propri lavoratori, dalla corrispondenza tra le competenze dei lavoratori medesimi e ciò che viene richiesto loro in fase lavorativa. Se il datore di lavoro non riscontrerà alcun problema o reclamo tali da considerarsi fattori di rischio, si dovrà semplicemente darne conto nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e prevedere un piano di monitoraggio scandito nel tempo.
  2. Se invece vengono riscontrati fattori di rischio si passa alla seconda fase nella quale il datore di lavoro dovrà trovare “gli opportuni strumenti correttivi” e se la situazione non dovesse migliorare allora occorrerà effettuare una valutazione approfondita anche attraverso questionari, scritti o orali ma documentati, focus group per rintracciare le possibili chiavi di volta delle problematiche emerse.

Infine è importante segnalare che le imprese che contano sino a 5 dipendenti avranno una procedura semplificata effettuando riunioni (sempre datate e certificabili) tra datore di lavoro e dipendenti in modo da far emergere gli eventuali fattori di stress correlato.

La circolare del Ministero è in area download. Lo scarico è libero e gratuito.

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